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Domande e risposte sulle comunità energetiche

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    Domande e risposte sulle comunità energetiche

    Di Pierluigi Benemerito | Comunità Energetiche, Superbonus 110% | 20 commenti | 3 Novembre, 2021 | 0

    Nel precedente articolo ti ho parlato delle importanti novità legislative che consentono l’attivazione in Italia delle CER, le Comunità Energetiche Rinnovabili. Cittadini, negozi, imprese e edifici pubblici possono unire le forze e condividere l’energia autoprodotta. Fino allo scorso anno ogni singolo produttore di energia rinnovabile doveva necessariamente immettere nella rete nazionale l’energia in eccesso mentre oggi è possibile condividerla con le abitazioni vicine.
    Vediamo ora insieme alcune domande che ti aiuteranno a capire in modo semplice alcuni dettagli della normativa nuova.

    Che differenza c’è tra consumo collettivo e comunità energetica?

    Fanno parte dell’auto consumo collettivo più soggetti che condividono lo stesso edificio dotato di impianti fotovoltaici; l’energia prodotta può essere condivisa, ma limitatamente al luogo specifico dove viene generata. Esempi sono i condomini, ma anche le aziende e i soggetti pubblici presenti nella stessa sede.


    Le comunità energetiche invece aggregano più soggetti capaci di autoprodurre energia mediante impianti fotovoltaici vicini tra loro ma non necessariamente installati sullo stesso edificio. Questi impianti vengono quindi connessi alle centrali elettriche virtuali, che permettono anche a chi non detiene la proprietà fisica dell’impianto di usufruire dei benefici derivanti dall’autoconsumo.
    Le comunità energetiche possono coinvolgere un intero quartiere, purché sia collegato alla stessa cabina elettrica di trasformazione, diventando completamente autosufficiente sotto l’aspetto dei consumi elettrici.

    Edifici industriali e residenziali possono costituire insieme una comunità energetica?

    Sì. All’interno di una comunità di energia rinnovabile possono essere presenti azionisti o membri aventi diversa natura giuridica purchè appartenenti ad una delle seguenti categorie:

    • persone fisiche
    • enti territoriali
    • autorità locali
    • piccole e medie imprese

    A condizione che, per queste ultime, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale.

    Quali sono le condizioni per aderire a una CER?

    Gli aderenti devono essere allacciati sotto la medesima rete di bassa tensione dal distributore locale di energia elettrica. Non c’è un tempo minimo di permanenza ed è sempre possibile uscire dalla Comunità. L’unico limite è che un impianto già incentivato o realizzato prima del 01/03/2020 non può aderire ad una CER.

    Come avviene il collegamento tra due o più edifici all’interno della CER?

    La condivisione dell’energia prodotta avviene utilizzando la rete di distribuzione esistente. Non occorre fare nessun impianto di collegamento fisico ma la condivisione dell’energia avviene a seguito di una “compensazione virtuale” tra l’energia prodotta e l’energia consumata dei membri interni alla comunità.

    Se ho già un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo, servono altri interventi strutturali per entrare in una CER?

    No, è sufficiente che l’impianto non goda di incentivi e sia entrato in funzione dopo il 01/03/2020 e rinunciare alla convenzione di scambio sul posto. È necessario installare uno smart meter, che permetta la lettura in tempo reale dei consumi e la comunichi al gestore della comunità energetica.

    Non ho un impianto. Posso partecipare ugualmente alla CER?

    Sì, puoi decidere di acquistare il solo sistema di accumulo e partecipare alla comunità attraverso l’acquisto e l’accumulo dell’energia come “storer”, oppure puoi semplicemente essere consumatore e acquistare energia dai membri produttori (“prosumer”) contribuendo a massimizzare l’autoconsumo collettivo. L’installazione del meter è sempre sottintesa ed obbligatoria.

    Quali sono le caratteristiche degli autoconsumatori?

    Gli autoconsumatori sono i clienti finali e/o produttori che rispettano tutti i seguenti requisiti:

    • sono titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria);
    • sono azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico:
    • nel caso di imprese private, la partecipazione non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale;
    • hanno sottoscritto un contratto di diritto privato rispettante le Regole Tecniche del GSE;
    • hanno dato mandato ad uno stesso Referente (ad es. amministratore di condominio o proprietario dell’edificio o produttore) per la costituzione e gestione della configurazione
    • hanno dato mandato per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa.

    Come si regolano i rapporti tra i membri?

    I rapporti tra i soggetti facenti parte delle configurazioni sono regolati da un contratto di diritto privato che:

    a) prevede il mantenimento dei diritti di consumatore finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

    b) individua univocamente un soggetto responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i clienti finali possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;

    c) consente ai clienti finali di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

    Le comunità energetiche possono godere del Superbonus 110%?

    Sì, sono ammesse al Superbonus. La detrazione si applica per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e copre un ammontare delle spese non superiore a 48 mila euro per ogni unità abitativa e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. L’incentivo è da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
    Vige sempre la regola dei lavori trainanti, cioè l’installazione degli impianti deve essere accompagnata dai lavori principali (ad esempio la sostituzione di un impianto di climatizzazione o interventi di isolamento termico). La detrazione spetta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo, e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

    In alternativa, possono godere del Bonus Casa 50% ?

    Sì, le agevolazioni previste per le comunità energetiche sono cumulabili con il Bonus Casa. Ti ricordo che l’ installazione di un impianto fotovoltaico da parte di privati prevede una detrazione fiscale del 50% compatibile con lo sconto in fattura.

    Occhio! Non solo grazie alle tariffe incentivanti stabilite dal decreto MISE il tuo tempo di ammortamento dell’investimento in comunità energetiche è di soli 4/5 anni ma con l’aggiunta dello sconto in fattura, il rientro dell’investimento si dimezza. Ti è mai capitato un investimento migliore di questo che si ripaga in 2-3 anni e ti eroga incentivi garantiti per 20?!

    Esiste un premio sull’ energia autoconsumata? In cosa consiste il servizio erogato dal GSE?

    Sì, come esplicitato nella delibera 318/2020/Reel, il servizio erogato dal GSE prevede dei corrispettivi economici, riconosciuti per la durata di 20 anni, e rivolto ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile. La tariffa è finalizzata ad incentivare l’autoconsumo istantaneo e non la cessione di energia, al fine di ridurre l’immissione in rete di energia non autoconsumata. La tariffa viene calcolata sull’energia elettrica condivisa che è pari al minimo, su base oraria, tra l’energia elettrica effettivamente immessa in rete e l’energia elettrica prelevata rispettivamente dagli impianti e dai clienti finali che rilevano per la configurazione. I contributi economici possono essere di 2 tipologie:

    1. valorizzazione dell’energia condivisa, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera 318/2020 (rimborso accise 9€/MWh);
    2. incentivazione dell’energia elettrica condivisa (tariffa premio), pari a 100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh per le comunità di energia, così come definita dal DM MISE 16 settembre 2020.

    Inoltre il GSE riconosce un corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE medesimo (“Ritiro dedicato”).

    Come si suddivide tra i consociati il premio previsto per l’energia condivisa?

    Le ripartizioni dell’incentivo tra i membri avviene sulla base degli accordi formulati nel contratto di diritto privato con il quale i soggetti si associano (Statuto/Atto Costitutivo/Regolamento). Inoltre i produttori e i clienti finali devono incaricare un soggetto responsabile a cui demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

    Prima di lasciarti ho una notizia da darti…

    Sto pensando di offrire dei servizi di consulenza specifici per la costituzione di comunità energetiche fornendo documentazione e risorse adeguate e prestando aiuto a chi si approccia a queste nuove realtà . Cosa ne pensi?

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    Pierluigi Benemerito

    Imprenditore e Investitore della Green Economy. Mi sono innamorato di questo settore nel 2011 e da allora ho coltivato questa passione, convinto che ogni investimento nelle energie rinnovabili sia non solo eticamente corretto, ma anche economicamente vantaggioso.

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    comunitaenergetiche, fotovoltaico, Guida Pratica

    20 commenti

    • Francesco Cartolano Rispondi 04/07/2022 at 12:18

      Buongiorno,
      Grazie dei preziosi articoli sull’argomento.
      Quando scrivi che “il GSE riconosce il corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE medesimo (“Ritiro dedicato”)” a d oggi vale come il PUN?.

      • Pierluigi Benemerito Rispondi 15/07/2022 at 16:19

        Ciao Francesco,
        mi fa piacere che possa essere utile a chi vuole utilizzare questa interessante opportunità messa a disposizione dal legislatore.
        In sostanza sull’intera energia prodotta ed immessa in rete dagli impianti fotovoltaici facenti parte della comunità energetica, quindi ad esclusione della sola energia direttamente auto consumata, verrà riconosciuto il valore del ritiro dedicato. Quest’ultimo è pari al valore massimo tra il valore del PUN o il valore minimo comunicato annualmente dal GSE.
        Dall’indirizzo email noto che sei un operatore del settore per cui se può esserti utile una mia consulenza in materia volta ad approfondire l’argomento e fornire anche questa soluzione ai tuoi cliente non esitare a contattarmi.

    • Gaetano Rispondi 23/09/2022 at 08:57

      Salve. Vorrei sapere come costituire una Comunità Energetica tra condomini? A chi rivolgersi per realizzare sia la parte tecnica che burocratica? Siamo in Sicilia (Prov. Palermo). Abbiamo a disposizione un tetto di circa 130 mq. Siamo 7 appartamenti + 3 attività commerciali a piano terra. Grazie per il prezioso contributo.

      • Pierluigi Benemerito Rispondi 23/09/2022 at 09:19

        Ciao Gaetano,
        Se vuole posso seguirti dalla fase dell consulenza iniziale, a quella della costituzione della comunità energetica fino alla progettazione e realizzazione degli impianti.
        Se sei interessato possiamo fissare una prima call in cui viene spiegato il processo messo a punto, step by step, per accompagnarla nella realizzazione della comunità energetica.

        Qui il link per lasciare i dati per il ricontatto
        Lascia i tuoi dati

    • Adriano Bernabei Rispondi 23/09/2022 at 16:23

      Può aderire ad una comunità energetica una società pubblica che produce e/o distribuisce energia;

      • Pierluigi Benemerito Rispondi 26/09/2022 at 08:42

        Ciao Adriano,
        può certamente aderire purché sia un produttore/consumatore attivo della comunità stessa. I vincoli vengono definiti dal regolamento della comunità energetica che ne regola anche la ridistribuzione degli incentivi erogati.

    • Roberto Rispondi 21/04/2023 at 16:13

      Se un privato o una srl decide di impiantare poniamo il caso 10.000 mq di fotovoltaico per metterlo a disposizione di una CER mi spiegherebbe come può rientrare dell’investimento? La domanda può sembrare banale ma in questo settore è tutto molto complesso

      • Pierluigi Benemerito Rispondi 26/04/2023 at 11:04

        Ciao Roberto,
        se si vuole sfruttare la CER tramite le regole della stessa è possibile prevedere che parte dell’incentivo (anche la maggior parte) venga destinato al produttore che ha effettuato l’investimento. Possiamo fissare una prima call conoscitiva ti lascio il link al mio Calendar per fissare in autonomia.

    • Andrea Rispondi 27/10/2023 at 16:43

      Buonasera,
      una persona/impresa che ha già un suo impianto fotovoltaico, può entrare a far parte di una comunità energetica?
      E se si quali sono i benefici economici che ne trarrebbe?

      • Pierluigi Benemerito Rispondi 28/10/2023 at 15:24

        Ciao Andrea,
        ci sono alcune variabili da analizzare tra cui l’anno di realizzazione dell’impianto che non può essere precedente alla norma delle comunità energetiche. Partendo dal presupposto che la CER non nasce per natura speculativa, l’incentivo previsto per le CER si va a “sostituire” con quello previsto oggi ovvero lo scambio sul posto (destinato ad essere cancellato nei prossimi anni).
        Cerco di essere sintetico spero di non complicarti il pensiero:
        Chi è in regime di SSP oggi deve calibrare l’impianto in relazione ai proprio consumi massimizzando l’autoconsumo-
        Chi partecipa invece ad una comunità energetica può calibrare la potenza dell’impianto (che può essere maggiore) sulla capacità di autoconsumo della comunità energetica giocando sul fattore di economia di scala per l’acquisto dell’impianto (un impianto di potenza maggiore costa mediamente meno in proporzione ad un impianto di potenza inferiore=

    • Luciano Rispondi 24/11/2023 at 16:26

      Io ho un impianto di 12 kw che miproduce circa 14000 kwh anno ma la cui potanza la sfrutto solo in estate , piscina , aria condizionata e pompe varie ,mentre in pimavera e autunno immetto molto in rete con lo ssp .Posso entrare in una comunita energetica con il mio impianto ?se si contribuisco solo con l’eccesso che non consumo?

      • Pierluigi Benemerito Rispondi 09/12/2023 at 17:09

        Ciao Luciano,
        il tuo attuale impianto in quale data è entrato in esercizio? Se successivo alla data del decreto legislativo 199/2021 la risposta quasi certamente è si. Se precedente a quella data purtroppo con molta probabilità la risposta è ni. Questo perché da come si legge nell’art. 31 punto 2 lettera d è data possibilità agli impianti esistenti nel limite di potenza non superiore al 30% di prendere parte alle CER. Aspetterei i decreti attuativi per verificare la possibilità nel concreto. Ti consiglio di iscriverti alla newsletter per restare aggiornato.

    • Luca Rispondi 02/04/2024 at 08:15

      Salve, da alcune informazioni su internet, relative alle CER sembra che vi si possa aderire se si crea l’impianto DOPO la creazione della CER a cui si vuole aderire. Su questo blog invece mi pare di capire che si può accedere alle CER con un impianto già creato purchè sia stato creato dopo il 2021. Può chiarire esattamente come stanno le cose? Personalmente ho appena fatto un impianto da 6kWh e sono in attesa di finalizzazione delle pratiche con il GSE per lo SSP. Potrei in futuro aderire ad una CER? Grazie

      • Pierluigi Benemerito Rispondi 02/04/2024 at 09:08

        Ciao Luca,
        confermo che può aderire alla CER e non essere considerato impianto già esistente purché entrato in esercizio dopo il 16 dicembre 2021. Il regime di SSP è alternativo alla fruizione degli incentivi previsti dalle CER ed inoltre non potrà far parte di alcuna CER fin quanto resterà attiva la convenzione di SSP.

    • Simonetta Rispondi 31/01/2025 at 14:02

      Salve, ho ricevuto un contributo in conto capitale superiore al 40% per realizzare un impianto fotovoltaico, ad impianto realizzato potrò entrare a fare parte di una CER già costituita o da costituire?

      • Pierluigi Benemerito Rispondi 31/01/2025 at 14:33

        Buonasera Valeria,
        se è stato ricevuto un contributo in conto capitale superiore al 40% il tuo impianto potrà ugualmente aderire ad una CER e contribuire al conteggio della quantità di energia condivisa e quindi all’autoconsumo collettivo ma ciò nonostante non potrà generare alcun ulteriore incentivo e non darà diritto a ricevere la tariffa premio.

    • Alberto Rispondi 28/02/2025 at 15:16

      Buonasera,
      ho un impianto fotovoltaico installato nel 2010 per il quale ricevo gli incentivi previsti dal secondo conto energia. Se volessi installare le batterie di accumulo potrei godere del contributo del PNRR per le CER? In caso di risposta affermativa continuerei a ricevere gli incentivi fino al 20simo anno come previsto dalla convenzione? Se invece non dovessi beneficiare del contributo PNRR e lasciassi le cose come stanno, entrando a far parte di una CER come consumatore a quanto ammonterebbe il beneficio del che sostituirebbe quello che ora ricevo come scambio sul posto?
      Grazie mille!
      Alberto

      • Pierluigi Benemerito Rispondi 03/03/2025 at 10:22

        Ciao Alberto,
        Se hai un impianto con il Secondo Conto Energia, installare batterie non ti dà accesso ai contributi PNRR, perché questi finanziano solo la produzione condivisa, non l’accumulo. Tuttavia, la batteria non compromette gli incentivi già in corso.
        Se invece entri in una CER, il tuo impianto verrà incluso automaticamente, ma non potrà godere delle tariffe incentivanti. Questo può creare problemi alla comunità: l’energia immessa dal tuo impianto sarà conteggiata per prima in quando vige la norma dell’entrata di esercizio dell’impianto.
        Dal punto di vista economico, il guadagno entrando in una CER dipende dal regolamento interno della stessa, ma in media equivale a 1-2 mensilità di bolletta risparmiata.

    • Massimo Rispondi 19/03/2025 at 12:24

      Buongiorno , è possibile aderire con due case sempre sotto lo stesso comune? Se si , bisogna fare due iscrizioni? Grazie

      • Pierluigi Benemerito Rispondi 21/03/2025 at 09:50

        Ciao Massimo,
        per poter aderire ad una CER dovresti verificare se nella tua cabina primaria è attiva una configurazione. Dove vivete?

        PS: non obbligatoriamente dovete far parte dello stesso comune ma è sufficiente essere sotto la stessa cabina primaria che spesso abbraccia più comuni.

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